LE IMPOSTE SULL’ACQUISTO DI FONDI AGRICOLI
L’imposta di registro sull’acquisto di terreni agricoli è pari al 12% del prezzo del terreno (con un minimo di 1.000 euro) a cui si aggiungono le imposte ipotecarie e catastali per complessivi 100 euro. La misura dell’imposta, superiore a quella ordinaria prevista per l’acquisto di beni immobili (9%), è destinata a scoraggiare l’acquisto di terreni agricoli da parte di chi non intende dedicarsi all’agricoltura.
Questa imposta, però, si applica solo a chi non può avvalersi del regime agevolato previsto a favore degli agricoltori. Infatti, sia gli imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole di ogni tipo) sia i coltivatori diretti possono avvalersi dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina (che è piccola solo di nome, perché non prevede un limite alla dimensione dei terreni acquistati), e pagare pertanto un’imposta dell’1% sul prezzo di acquisto.
Dal primo gennaio 2014 sono state invece soppresse tutte le altre esenzioni e le agevolazioni tributarie in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, anche se previste in leggi speciali (art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’art. 26 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104).
Sono dunque destinate a scomparire tutte le altre agevolazioni per l’acquisto di terreni agricoli (compendio unico, giovani agricoltori, territori montani, etc.).
Le imposte di registro per l’acquisto di terreni agricoli si applicano sul prezzo concordato tra le parti per la compravendita. L’amministrazione finanziaria può verificare la congruità del valore dichiarato rispetto al valore normale (cioè al valore di mercato) ed eventualmente accertare un maggior valore su cui applicare l’imposta. Oggi non è più previsto alcun limite a questo potere di verifica (come invece avveniva fino al 2006, quando era in vigore il meccanismo noto come “valutazione automatica”, che precludeva l’accertamento di un maggior valore del terreno agricolo quando il prezzo dichiarato era superiore al valore che si otteneva moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti stabiliti dalla legge).
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